Whistleblowing
Fonte normativa e natura dell’istituto
L’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l’emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.
L’espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico e dell’amministrazione di appartenenza.
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha modificato l’art. 54-bis ed introdotto per il settore privato una nuova previsione nel D.lgs. 231/2001 riguardo la presentazione e gestione delle segnalazioni.
L’art. 2 della legge 179/2017 ha aggiunto all’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i commi 2 bis, ter e quater, in tema di segnalazioni relative alla violazione del Modello e divieto di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti.
Da ultimo, il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha recepito ed attuato per l’Italia la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Tale norma, che ha abrogato sia l’art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sia l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sia, infine, l’art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, costituisce il punto di riferimento per la tematica del c.d. whistleblowing.
Chi può effettuare una segnalazione
I segnalanti possono essere: gli Organi Statutari, i dipendenti e i collaboratori, le persone che, pur non appartenendo all’organizzazione, operano su mandato o nell’interesse dello stesso.
Oggetto di segnalazione
– le condotte sospette o illecite, in quanto non conformi ed in violazione al Modello 231, al Codice Etico, alle procedure interne di APPM;
– le condotte illecite che potrebbero configurare un illecito penale rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01;
– più in generale, le condotte di violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.
Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti e non riguardanti lamentele di carattere personale.
Il segnalante infatti non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni.
Si prega di prendere visione: