Statuto

ALLEGATO “B” AL N. 8.975 DI RACCOLTA
Statuto dell’associazione Provinciale per i Minori Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in breve denominabile anche “A.P.P.M. Onlus”

ART. 1

È costituita la “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve denominabile anche “A.P.P.M. Onlus”, con sede in Trento (TN).

ART. 2

OGGETTO E SCOPO

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale dell’educazione e dell’assistenza socio-sanitaria a favore dei minori che vertono in condizioni personali e/o familiari meritevoli di interventi di assistenza sociale, di educazione e di assistenza sociosanitaria. La sua attività consiste:
a) nella gestione di piccole Comunità per minori di tipo familiare, di centri aperti e diurni, di progetti giovani e di attività d’assistenza esterna;
b) in iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici e della collettività in generale sui problemi del disadattamento giovanile;
c) nella formazione ed educazione dei minori nel campo dei problemi dei minori, della devianza minorile, del disadattamento, della rieducazione e socializzazione e dell’avviamento al lavoro nonché nell’attivazione di servizi volti a favorire l’occupazione degli stessi;
d) nella prevenzione e promozione sociale rivolta ai minori, alle famiglie e alla comunità.
L’Associazione, ponendosi come momento sussidiario e di stimolo agli Enti locali ritiene utile il coordinamento fra iniziativa pubblica e privata indispensabile ai fini del raggiungimento degli scopi che l’Associazione si è data.
L’Associazione può promuovere, organizzare, aderire e costituire tavoli di coordinamento, soggetti giuridici, attività e iniziative socio-pedagogiche nel campo dell’assistenza sociale, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3

PATRIMONIO E ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone giuridiche o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
delle sovvenzioni di Enti e privati.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso di quote di partecipazione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti che sono considerati a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Sono aderenti all’Associazione:
i fondatori;
i soci.

ART. 4

FONDATORI SOCI

L’adesione all’Associazione implica una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta, per l’associato maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
Sono soci fondatori i partecipanti all’atto costitutivo.
Sono soci coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all’Associazione, può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la comunicazione della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi e indegnità, l’aderente all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
La qualità di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione.
Il socio assente a tre assemblee ordinarie consecutive senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla qualifica di socio dell’Associazione.

ART. 5

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) il Consiglio Direttivo; d) l’Organo di Revisione; e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 6

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio annuale entro il 30 aprile. Essa inoltre:
provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Revisione e del Collegio dei Probiviri;
delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
approva i regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
nomina il Past President ad Honorem e ne delibera la decadenza, su proposta del
Consiglio Direttivo;
delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall’Organo di Revisione.
L’Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è convocata, a mezzo lettera semplice inviata a tutti gli aderenti all’Associazione, almeno 8 giorni prima della data di convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno e ora dell’adunanza nonché l’ordine degli argomenti da trattare.
L’Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione con qualunque numero degli aderenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina un Presidente dell’Assemblea.
Su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina un segretario e due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della seduta e in genere il diritto di intervento.
Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario.

ART. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri.
Il Consiglio dura in carica un triennio. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno o più dei consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, quest’ultimo provvede nella prima riunione utile alla loro sostituzione attraverso surroga dal primo dei non eletti, o in assenza di non eletti, alla cooptazione.
La nomina deve essere convalidata dall’assemblea nella prima riunione utile. I consiglieri surrogati e/o cooptati ultimano il loro mandato, assieme agli altri consiglieri, col termine del triennio in corso.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice presidente del Consiglio.

ART. 8

FUNZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservate all’Assemblea.
Spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo:
redigere il bilancio annuale assumendo le relative deliberazioni prima di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
predisporre il bilancio preventivo;
definire l’organizzazione dell’Associazione, individuare le posizioni di struttura, assegnare incarichi e determinarne le funzioni;
autorizzare il Presidente o il Vicepresidente o altri consiglieri all’uopo designati, ad assumere, in nome e per conto dell’Associazione, impegni finanziari e a stipulare contratti e/o convenzioni con Istituti di credito, Enti nonché soggetti privati per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione stessa;
vigilare sul rispetto e sulle prerogative che devono essere garantite ad ogni associato sulla realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente statuto;
deliberare circa l’ammissione degli associati, nonché l’esclusione degli stessi;
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
conferire procure sia generali che speciali;
elaborare eventuali regolamenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o dietro richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. L’avviso di convocazione deve essere spedito, per lettera semplice o per fax o tramite e-mail, a tutti i consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione e deve indicare il luogo, il giorno, l’ora della convocazione nonché gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato mediante telegramma 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri eletti. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a soggetti appartenenti al Consiglio, all’Associazione o anche a soggetti terzi.

ART. 9

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
d) convocare l’Assemblea dei soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
f) sovraintendere al buon andamento della gestione amministrativa e sociale dell’Associazione;
g) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-
presidente.

ART. 10

I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Revisione nonché degli aderenti all’Associazione.

ART. 11

L’ORGANO DI REVISIONE

L’Assemblea può nominare un revisore unico o un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi. Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con rapporti di lavoro o patrimoniali con l’Associazione.
L’Organo di Revisione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
All’atto della nomina l’Assemblea determina il compenso annuale spettante. L’Organo di Revisione cura la tenuta del libro dei verbali della propria attività, partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare conduzione della gestione, della tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, esprime il parere sui bilanci.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, anche tra i non soci e dura in carica tre anni. Funge da presidente il più anziano d’età. È di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre la decisione definitiva sull’esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i soci e statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali, escluse solo quelle rimesse alla esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria.
La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

ART. 13

PAST PRESIDENT AD HONOREM

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può deliberare l’elezione di un Past President ad Honorem al fine di riconoscere, con il conferimento di tale carica facoltativa, particolari doti e meriti ad un socio che abbia ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Past President ad Honorem non è eleggibile alle cariche sociali, non ha la rappresentanza legale dell’Associazione, non fa parte del Consiglio Direttivo, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto. Il Past President ad Honorem decade per decisione personale dello stesso o su delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare al Past President ad Honorem incarichi di rappresentanza e di gestione di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 14

IL BILANCIO

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 10 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio annuale dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il bilancio consta di stato patrimoniale e conto economico redatti secondo le prescrizioni del codice civile.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

ART. 15

UTILI O AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16

LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina del liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO PAOLO CAVAGNOLI
F.TO TIZIANO GREGORI (L.S.).